Energy manager, i soggetti obbligati li devono nominare entro il 30 aprile

Chi è l’energy manager? In pratica il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

Devono averne uno, ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91, i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio; i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione “soggetti obbligati” della nota esplicativa, precisa che sono soggetti obbligati tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica; sono pertanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma: le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali); le persone giuridiche (es. associazioni, fondazioni, società per azioni ecc.); enti pubblici anche non economici (es. Comuni, Province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari territoriali per l’edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.); altri soggetti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute, società semplici, irregolari o di fatto, comprensori, consorzi, ecc.).
Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l’esistenza di rapporti di controllo non implica ai fini della nomina l’individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllanti o controllate.
L’adempimento all’obbligo di nomina va espletato entro il 30 aprile di ogni anno. Secondo quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 2007, articolo 7 comma 1, la nomina entro i termini di legge consente l’accesso diretto al meccanismo dei certificati bianchi per progetti relativi ad interventi di efficienza energetica realizzati nell’ambito della impresa/organizzazione/ente nominante.
La nomina va presentata attraverso la piattaforma NEMO (nomina energy manager on-line) creata da FIRE, Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, in applicazione della circolare del MiSE 18 dicembre 2014 (e disponibile all’indirizzo http://nemo.fire-italia.org).
I consumi da considerare per verificare il superamento della soglia sono quelli relativi alle fonti impiegate per alimentare processi e servizi e per produrre energia elettrica o termica mediante fonti rinnovabili e cogenerazione, indipendentemente dal fatto che sia autoconsumata o immessa in rete.
Può essere utile ricordare che un tep corrisponde a circa 5.300 kWh elettrici e 1.200 metri cubi di gas naturale, per citare i due vettori più diffusi. Per effettuare la verifica è possibile utilizzare un apposito foglio Excel disponibile sul sito FIRE, dove si trovano guide alla nomina e informazioni sul ruolo dell’energy manager.
Al di là dell’obbligo di legge, che vede attualmente percentuali significative di inadempienze, la nomina di un energy manager qualificato è un’opportunità per le imprese e gli enti per i benefici che può apportare. Questi non riguardano solo la possibilità di risparmiare sulla bolletta energetica, ma anche i benefici non energetici che usualmente accompagnano gli interventi di efficientamento (riduzione dei costi di manutenzione, riduzione delle emissioni, miglioramento delle condizioni di lavoro, etc.).
Per ottenere risultati ancora migliori conviene prendere in considerazione l’adozione di un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001) che, oltre a rendere più efficace l’azione dell’energy manager, permette di avviare una profonda trasformazione aziendale, che conduce tutti i livelli dell’organizzazione a curare la gestione delle risorse.
Ad oggi sono circa 600 i siti certificati, relativi ad oltre 300 imprese ed enti.
In Italia esiste anche la figura dell’EGE (esperto in gestione dell’energia), certificabile ai sensi della norma UNI CEI 11339. L’energy manager può essere un EGE certificato, un’opzione particolarmente utile qualora il soggetto interessato decida di nominare un energy manager esterno all’organizzazione, come spesso accade per soggetti con consumi energetici vicini o inferiori alle soglie di legge.
Da luglio 2016, inoltre, le imprese interessate a presentare direttamente progetti nell’ambito dello schema dei certificati bianchi (dunque senza avvalersi della collaborazione di una ESCO o di un distributore) dovranno avere un energy manager certificato EGE.
Anche i soggetti non sottoposti all’obbligo di nomina dell’energy manager possono nominarlo con le stesse modalità previste per quelli obbligati.
È un’opportunità valida specialmente per le realtà energivore – ossia caratterizzate da costi energetici rilevanti rispetto alle spese complessive – e per i soggetti interessati a presentare progetti relativi ai certificati bianchi in modo diretto. In tal caso, per la sola prima nomina, non si applica la scadenza del 30 aprile, che invece rimane valida per le nomine degli anni successivi.

Tempistiche
Soggetti obbligati: 30 aprile di ogni anno, come previsto dall’art.19 della Legge 10/91. I consumi di riferimento per il calcolo delle soglie sono quelli dell’anno antecedente l’anno della nomina.
Soggetti che procedono volontariamente alla nomina: i soggetti non sottoposti all’obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell’anno, fermo restando l’obbligo del 30 aprile per le nomine degli anni successivi, come previsto dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.
A seguito della Circolare 18 dicembre 2014 del MiSE che modifica le modalità di nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, la FIRE ha predisposto una piattaforma web per l’inserimento delle nomine e dei consumi che è, dal 2016, l’unico canale per l’invio della nomina.
La FIRE provvede con cadenza annuale alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato la nomina e che abbiano acconsentito alla pubblicazione dei propri dati. Dal 2014 vengono pubblicati due distinti elenchi (o “libri”), uno per i soggetti obbligati e uno per i soggetti volontari. Gli elenchi sono disponibili nella sezione “Elenchi Energy Manager“.

I compiti dell’energy manager
Al tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (o energy manager) vengono attribuiti una serie di compiti e di adempimenti da espletare. Ovviamente ai compiti previsti dalla legge se ne aggiungeranno altri, su base volontaria ma tipici del ruolo assunto, quali ad esempio la promozione di buone pratiche, sensibilizzazione dei colleghi e/o degli utenti, valutazione ed eventuale studio di fattibilità di interventi di efficientamento, coordinamento delle richieste di incentivi (è previsto l’accesso diretto al meccanismo dei certificati bianchi per i soggetti nominanti in regola con la nomina).
Si riportano di seguito i principali compiti previsti dalla legge:
l’art.19 della Legge 10/91 prevede che l’energy manager individui le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicuri la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predisponga i dati energetici necessari per la comunicazione stessa;
l’articolo 26, comma 7 della legge 10/91 ha introdotto per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti tecnici o economici. Il D.Lgs.192/2005 come modificato dalla Legge 90/13 all’art. 8 comma 1 recita che “gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e’ integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato”.
L’energy manager assume il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all’obbligo di nomina, ai sensi dell’Allegato II del D.Lgs. 115/08, punto 4, lettera p).
Altri dettagli sulle funzioni e sul profilo professionale dell’energy manager sono riportati al punto 18 della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014. Si ricorda che l’energy manager può essere sia una figura interna all’ente/società/organizzazione che procede alla nomina che esterna alla stessa.

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