Ecobonus e incentivi trasformazioni a gas: attesa per l’attuazione

Il Decreto Ecobonus pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e pronto per essere applicato prevede anche incentivi alla conversione a GPL e metano degli autoveicoli, da effettuarsi presso le officine autorizzate.
Nello specifico, è previsto un fondo di 10 milioni di euro destinato ad incentivare la trasformazione a gpl (400 euro ad intervento) o a gas naturale (800 euro) di auto a carburanti tradizionali con motorizzazione da Euro 4 in su.

“Provvedimento fondamentale quello adottato dal MIMIT – ricorda Andrea Arzà presidente di Assogasliquidi-Federchimica – perché aiuta anche quegli italiani che non possono permettersi l’acquisto di un’auto nuova. Auspichiamo quindi che a breve siano disponibili i provvedimenti attuativi della misura contenuta nel Decreto Ecobonus appena pubblicato, al fine di consentire ai consumatori di accedere agli incentivi al retrofit. In tal senso, la nostra richiesta è che si stabiliscano modalità tali da garantire la piena utilizzazione dei fondi entro la fine del 2024. Perché il retrofit a gas rappresenta un valido strumento per contenere le emissioni di quelle auto che continuerebbero comunque a circolare nelle nostre città. La misura darà quindi a queste auto una seconda ma più virtuosa vita dal punto di vista ambientale, oltre alla possibilità di continuare a circolare durante le domeniche ecologiche nella gran parte dei comuni che sono costretti a prendere provvedimenti restrittivi sul traffico. A questi benefici si aggiungono anche i potenziali vantaggi economici in favore non soltanto delle imprese italiane della componentistica e della distribuzione dei carburanti, ma anche delle tante officine sparse in tutto il territorio nazionale”.

Il testo della normativa (art. 5) Contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1:

  1. Alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, e’ riconosciuto un contributo fisso:
    a) pari ad euro 400 per il GPL;
    b) pari ad euro 800 per il metano.
  2. Il contributo e’ corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto ed all’operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per
    l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di
    imposta, secondo la disciplina di cui all’art. 2, comma 6, del presente decreto.
  4. Con uno o piu’ provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalita’ di attuazione
    delle disposizioni di cui al presente articolo.

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