Contributo per distillazione alcol etilico per usi energetici

Vino, Italia primo produttore mondiale. Una bottiglia su 4 in Europa è made in Italy
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Sul sito di Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, le Istruzioni n. 41 del 27 ottobre per l’accesso al contributo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la produzione di alcool uso industriale. Possono accedervi i distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale del 23 aprile 2001.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti – fecce e vinacce – ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool grezzo, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti esonerati di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008.

Ai fini del pagamento del contributo, l’alcool ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici per la campagna 2015/2016, secondo quanto stabilito all’art. 52 del reg. UE 1308/2013. Gli aiuti, per grado e per ettolitro, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del reg. (CE) n. 555/08 sono i seguenti: alcool greggio di vinaccia 1,1 €; alcole greggio di vino e fecce 0,5 €.
L’aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l’importo di 0,016 euro per Kg. al produttore dietro presentazione di fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti. L’importo di detta fattura dovrà essere uguale o superiore ad €. 0,016/ Kg.
Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a proprie spese in conformità dell’art. 14 c 3 della legge 82/2006, ove il trasporto dal centro di raccolta fino all’impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest’ultimo non sarà tenuto a riconoscere al produttore l’importo di €. 0,016/Kg.
L’aiuto verrà corrisposto nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto su base nazionale, ovvero, non verrà versato alcun aiuto per il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% rispetto alla media del volume di alcool contenuto nel vino prodotto in Italia nelle ultime 5 campagne vitivinicole.

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