Ecobonus e ristrutturazione, è proroga

Ecobonus e ristrutturazione, è proroga
Ecobonus e ristrutturazione, è proroga

Prorogato a tutto il 2015 l’Ecobonus che concede detrazioni fiscali pari al 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e anche la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili ed elettrodomestici ed il credito d’imposta per l’acquisto di nuovi macchinari e apparecchiature.
L’articolo 8 della Legge di Stabilità apporta modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare:
1) con la modifica all’articolo 14 del citato decreto legge si prevede l’applicazione della maggiore aliquota del 65 per cento anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -bis del codice civile;

2) con la modifica all’articolo 16 del medesimo decreto legge, si prevede l’applicazione della maggiore aliquota del 50 per cento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.

“Art. 8

(Ecobonus e ristrutturazione)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella
misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.”;
b) nell’articolo 16:
1) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre
2015.”;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole “al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2015”; nello stesso comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo
delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.”.”

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