Credito d’imposta del 36% per acquisto prodotti realizzati con imballaggi riciclati

Nella Legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta il 2 gennaio 2019 è stato inserito un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

L’obiettivo, come recita il comma 73 del maxiemendamento, è quello di “incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio”.

Ci sono comunque dei limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021); definite anche le modalità di applicazione del credito d’imposta, rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo.

Dalla Legge 145/2018:

73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

74. Il credito d’imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

75. Il credito d’imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

76. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di
cui al comma 74.

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