
La legge di bilancio – n. 145 del 30/12/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12 – comprende anche una serire di misure rivolte al mondo dell’auto, con l’intento di favorire auto elettriche e ibride. La misura, che è stata modificata rispetto alle precedenti versioni proposte durante l’iter di approvazione, si affida a un meccanismo di bonus/malus sull’acquisto di auto nuove che tiene conto delle emissioni di CO2 (grammi/chilometro). Accordato inoltre un credito d’imposta per la costruzione di nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche e incentivi ai ciclomotori, sempre elettrici.
Un incentivo per le auto più ecologiche – In via sperimentale a chi acquista anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia dal 01/03/2019 al 31/12/2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo da listino ufficiale inferiore a € 50.000 Iva esclusa è riconosciuto un incentivo. Due le fasce premiate, da 0 a 20 grammi di CO2 per km e da 21 a 70, con rispettivamente 6.000 e 2.500 euro in caso di rottamazione di veicoli da euro 0 a 4.
Gli importi scendono a 4.000 e 1.500 euro senza rottamazione.
Detrazioni fiscali per le colonnione e incentivi ai ciclomotori – Vengono inoltre introdotti detrazioni fiscali per chi installa colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e incentivi ai ciclomotori elettrici e ibridi (categorie L1e e L3e) acquistati nel 2019 pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro, con contestuale rottamazione di mezzi da euro 0 a 2.
I fondi a disposizione – Lo stanziamento per le auto è di 60 milioni nel 2019, 70 nel 2020 e 70 nel 2021. Per i ciclomotori è di 10 milioni di euro, finanziato con i proventi delle aste dei permessi di emissione di CO2.
Una tassa per i veicoli più inquinanti – Sempre nello stesso periodo, chi acquista anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per km eccedenti la soglia di 160 grammi CO2 al chilometro. Gli importi dell’ecotassa: da 161 a 175 grammi si pagheranno 1.100 euro, da 176 a 200 grammi 1.600, da 201 a 250 grammi 2.000 e
infine oltre i 250 grammi 2.500 euro .
Ora servono i decreti attuativi – Per l’effettiva applicazione dovranno essere adottati decreti attuativi di concerto tra Mise, Mit e Mef – ministeri Sviluppo Economico, Trasporti ed Economia – entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, che interviene anche su altri settori connessi alla green economy.
Dalla legge di bilancio:
1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31
dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con
prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e'
riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle
classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei
grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km),
secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |6.000 |
+-----------+---------------------+
|21-70 |2.500 |
+-----------+---------------------+
b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di
entita' inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di
carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:
===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |4.000 |
+-----------+---------------------+
|21-70 |1.500 |
+-----------+---------------------+
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere
intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato
che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sono
indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di
cui al comma 1031.
1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del
contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di
provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358.
1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore
consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente
autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere
rimessi in circolazione.
1036. Il contributo di cui al comma 1031 e' corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di
acquisto e non e' cumulabile con altri incentivi di carattere
nazionale.
1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il
modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate.
1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
1039. Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e' inserito il seguente:
« Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica) - 1. Ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021
relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i
costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un
massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere
dotate di uno o piu' punti di ricarica di potenza standard non
accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d)
e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste
a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di
infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice
civile ».
1040. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi
1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di
concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di
cui al comma 1039.
1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui
al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di
euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021,
chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in
Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto al
pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido
di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2
g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
=====================================
| CO2 g/km |Imposta (euro) |
+===================+===============+
|161-175 |1.100 |
+-------------------+---------------+
|176-200 |1.600 |
+-------------------+---------------+
|201-250 |2.000 |
+-------------------+---------------+
|Superiore a 250 |2.500 |
+-------------------+---------------+
1043. L'imposta di cui al comma 1042 e' altresi' dovuta da chi
immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 gia' immatricolato
in un altro Stato.
1044. L'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per
uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007.
1045. L'imposta di cui al comma 1042 e' versata, dall'acquirente o
da chi richiede l'immatricolazione, con le modalita' di cui agli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui
redditi.
1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di
carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del
contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042
e' relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo
riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo
veicolo.
1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di
cui ai commi 1031 e seguenti e' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si
avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
(omissis)
1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di
fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e
L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime
categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di
locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.
1058. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del
contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di
provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358.
1059. I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono essere
rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case
costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
1060. Il contributo di cui al comma 1057 e' corrisposto dal
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

