Efficienza energetica in edilizia. Ristrutturazione integrale dell’involucro

Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015.

Che cosa si intende per ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro? C’è una percentuale con la quale si può definire quando la ristrutturazione degli elementi edilizi è integrale, eliminando la discrezionalità dei vari casi?
Per “integrale” si intende la totalità. Pertanto si intende ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi dell’involucro edilizio,
per la totalità della superficie disperdente dell’edificio, e in maniera tale da modificarne la prestazione energetica (ad esempio la semplice tinteggiatura dell’edificio non ricade in questa fattispecie).

E ancora, l’involucro è inteso come involucro disperdente (verso l’esterno e verso locali non climatizzati)? Per involucro disperdente si intende la somma delle superfici di separazione tra i volumi climatizzati e l’ambiente esterno (aria esterna, ambienti non climatizzati, terreno, ambienti climatizzati ad una temperatura differente).Cosa succede, quindi, nel caso in cui, ad esempio, si intervenga sulle pareti, sulla copertura e sui serramenti, ma non sul solaio disperdente contro terra? Si rientra nel caso di ristrutturazione integrale dell’involucro? No, poiché il solaio contro terra costituisce anch’esso parte dell’involucro e ciò comporta, nel caso in cui non si intervenga su di esso, il mancato raggiungimento dell’integralità dell’involucro.

Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

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